1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici non possono essere adibiti a strutture per l'ospitalità e la cura di persone affette da disturbi mentali. Tali aree ed edifici devono essere alienati e i redditi così prodotti sono destinati alla realizzazione di nuove strutture per le persone affette da disturbi mentali ovvero al finanziamento di strutture già esistenti.
2. La vendita o la locazione di beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici è attuata ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.