Art. 11.

      1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici non possono essere adibiti a strutture per l'ospitalità e la cura di persone affette da disturbi mentali. Tali aree ed edifici devono essere alienati e i redditi così prodotti sono destinati alla realizzazione di nuove strutture per le persone affette da disturbi mentali ovvero al finanziamento di strutture già esistenti.
      2. La vendita o la locazione di beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici è attuata ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

 

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      3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti e alle associazioni convenzionati, nonché agli organismi del privato sociale, beni di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, di recupero e di reinserimento, anche lavorativo, delle persone affette da disturbi mentali.